Art. 8.
(Accordi di programma e conferenza dei servizi).

      1. Qualora il programma degli interventi richieda per la sua attuazione l'azione integrata e coordinata di amministrazioni, enti pubblici o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente del Comitato, su richiesta di uno dei suoi componenti, individua il soggetto che, in base alla competenza primaria o prevalente sugli interventi, promuove la conclusione di accordi di programma. L'accordo di programma assicura il coordinamento delle azioni e ne determina i tempi, le modalità di funzionamento e ogni altro adempimento connesso.
      2. Nel caso in cui non si raggiunga l'unanimità, il soggetto promotore può richiedere al presidente del Comitato di sottoporre l'ipotesi di accordo al Comitato stesso, per l'approvazione definitiva.

 

Pag. 18


      3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme concernenti gli accordi di programma di cui all'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
      4. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, i soggetti competenti alla realizzazione degli interventi trasmettono i progetti preliminari ai componenti del Comitato ed agli altri enti competenti a rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni, approvazioni, nulla osta previsti da leggi statali e regionali.
      5. Il soggetto competente alla realizzazione dell'intervento convoca una conferenza di servizi cui partecipano tutti i soggetti interessati. La conferenza valuta i progetti nel rispetto delle normative vigenti e si esprime su di essi entro due mesi dalla convocazione.
      6. L'approvazione del progetto definitivo, assunta all'unanimità in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sostituisce ad ogni effetto gli atti d'intesa, i pareri, le approvazioni, i nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali e di competenza dei soggetti partecipanti.